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R.D. 12/05/1927 n. 824

Regio Decreto 12/05/1927 n. 824

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 09/07/1926 n. 1331, che costituisce l'associazione nazionale per il controllo sulla combustione.

Preambolo

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

- Visto il R.D.L. 09/07/1926 n. 1331, che costituisce l'associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

-Sentito il parere del consiglio di Stato;

-Udito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. È approvato il regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 09/07/1926 n. 1331, che costituisce l'associazione nazionale per il controllo sulla combustione, annesso al presente decreto, visto e sottoscritto, d'ordine nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12/05/1927 VITTORIO EMANUELE Mussolini - Belluzzo. Visto, Il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla corte dei conti, addì 02/06/1927 Atti del governo, registro 261, foglio 13 - Ferretti Annesso A Regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 06/07/1926 n. 1331, che costituisce l'associazione nazionale per il controllo sulla combustione.

TITOLO Norme per la prevenzione contro gli infortuni

CAPO Limiti della prevenzione e disposizioni riguardanti gli esoneri

Art. 1. Per la tutela dell'incolumità dei lavoratori e per la prevenzione degli infortuni debbono applicarsi a tutti i generatori di vapore, recipienti di vapore, e recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti le disposizioni stabilite dal presente titolo, fatta eccezione delle deroghe in esso previste.

Art. 2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:

a) per generatori di vapore, i recipienti nei quali si trasformano i liquidi in va pore a pressione più elevata di quella della atmosfera, allo scopo di impiegarlo fuori del recipiente stesso;

b) per recipienti di vapore, gli apparecchi che ricevono e racchiudono vapore proveniente da generatori separati, nonché i recipienti sottoposti all'azione di gas o di vapori, o degli uni e degli altri insieme, sviluppantisi nell'interno di essi per l'azione del calore e per effetto di azioni chimiche, semprechè nella camera di elaborazione o sulle pareti che la circondano si eserciti una pressione superiore all'atmosferica;

c) per recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, gli apparecchi che contengono gas compressi, liquefatti o soluzioni di gas dei quali sia impedita od ostacolata la libera evaporazione nella atmosfera. Tali recipienti si distinguono in recipienti per il trasporto del gas ed in recipienti fissi.

Art. 3. Non sono soggetti alle prescrizioni del presente titolo in quanto siasi provveduto agli stessi scopi da regolamenti speciali: 1/a i generatori di vapore collocati a bordo dei galleggianti muniti di licenza dell'autorità marittima, qualunque sia l'uso cui sono destinati; 2/a i generatori di vapore collocati a terra, nei porti, nelle darsene, nei canali, fossi, seni e nelle spiagge, dentro i limiti del territorio marittimo, per i servizi riguardanti direttamente l'industria della navigazione ed il commercio marittimo; 3/a i generatori ed i recipienti di vapore in servizio delle regie navi, degli stabilimenti della guerra, della marina e dell'aeronautica; 4/a i generatori di vapore dei piroscafi destinati alla navigazione lacuale in servizio cumulativo con le strade ferrate; 5/a i generatori ed i recipienti di vapore del naviglio della regia guardia di finanza; 6/a i generatori ed i recipienti di vapore delle ferrovie dello Stato; 7/a i generatori di vapore in servizio esclusivo delle ferrovie concesse all'industria privata, delle tramvie, delle funivie per il trasporto delle persone, e delle ferrovie private di seconda categoria; 8/a i veicoli a trazione meccanica destinati a circolare senza guida di rotaie sulle strade pubbliche e sulle autostrade per trasporto di persone o di cose, fatta eccezione delle locomobili a velocità non superiore a 10 km. all'ora, delle trattrici agricole e dei compressori stradali; 9/a i recipienti da impiegarsi per il trasporto su ferrovie e linee assimilabili di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Art. 4. Non sono soggetti alle prescrizioni del presente titolo i seguenti apparecchi: 1/a le valvole in genere, i cilindri di motrici termiche ed i mantelli di turbine a vapore ed a gas; 2/a i tubi di condotta del vapore, i disoliatori e gli scaricatori; 3/a i barilotti raccoglitori e distributori del vapore. Il ministro per l'economia nazionale, con decreto da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale, può tuttavia prescrivere per determinati tipi di barilotti e distributori le norme necessarie per la tutela dell'incolumità dei lavoratori; 4/a i tubi con o senza nervature, i gruppi di tubi, di elementi o stufe che servono per riscaldamento; 5/a i receivers o recipienti intermediari delle motrici ad espansione multipla; 6/a i serpentini ad afflusso libero nell'atmosfera o in liquidi; 7/a gli alimentatori automatici; 8/a i generatori di capacità totale non superiore a cinque litri; 9/a i recipienti di vapore di capacità totale non superiore a venticinque litri; 10/a i recipienti contenenti gas compressi o liquefatti di capacità non superiore a cinque litri. È data facoltà al ministero dell'economia nazionale, inteso il parere del consiglio tecnico dell'associazione nazionale per il controllo sulla combustione, di escludere altri tipi di apparecchi dall'applicazione del presente regolamento.

Art. 5. Il ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del consiglio tecnico dell'associazione nazionale per il controllo sulla combustione, può stabilire per determinati tipi di apparecchi;

a) l'esonero dall'applicazione di talune prescrizioni stabilite dal presente titolo e da tutte le verifiche di cui agli articoli 55 e seguenti (esonero totale);

b) l'esonero dall'applicazione di talune prescrizioni stabilite dal presente titolo e di alcune delle verifiche di cui agli articoli 55 e seguenti (esonero parziale). Il decreto ministeriale prescriverà le garanzie e le condizioni necessarie per il rilascio, da parte dell'associazione nazionale per il controllo sulla combustione, della dichiarazione di esonero ai sensi degli articoli seguenti.

Art. 6. Il possessore di un apparecchio che intenda ottenere la dichiarazione di esonero deve presentare domanda alla sezione regionale dell'associazione, nella cui circoscrizione trovasi l'apparecchio. Se si tratta di più apparecchi situati in un medesimo stabilimento può essere presentata domanda cumulativa.

Art. 7. Ricevuta la domanda, l'associazione disporrà gli accertamenti, da eseguirsi da un suo agente tecnico, sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio della dichiarazione di esonero. Per le domande di esonero parziale, l'agente tecnico deve eseguire le verifiche prescritte dagli articoli 55 e seguenti. Per le domande di esonero totale, l'agente, pur non essendo obbligato ad eseguire prove determinate, deve però compiere indagini occorrenti per stabilire lo stato dell'apparecchio in relazione alle condizioni previste per l'esonero. Quando però si tratti di apparecchi di ghisa o aventi parti di ghisa, l'agente tecnico deve in ogni caso eseguire almeno una prova idraulica dopo la messa a posto dell'apparecchio. Dei risultati dell'accertamento l'agente tecnico redigerà verbale.

Art. 8. Esaurita l'istruttoria, l'associazione si pronuncierà sulla domanda con provvedimento motivato. Quando si tratti di tipi di apparecchi non regolati dal decreto ministeriale, l'associazione, fatti eseguire gli accertamenti di cui al precedente art., deve trasmettere la domanda, insieme al verbale di visita, al ministero dell'economia nazionale per gli eventuali provvedimenti di sua competenza, ai sensi del- l'art. 5.

Art. 9. Ogni apparecchio esonerato, che sia trasportato altrove o che subisca variazioni nelle condizioni prescritte per l'esonero, deve essere soggetto a nuove verifiche per la conferma o per la revoca, da parte dell'associazione, della dichiarazione di esonero.

CAPO II Costruzione, impianto ed esercizio SEZIONE I Generatori di vapore. Materiali

Art. 10. Non possono essere ceduti, posti o mantenuti in esercizio generatori costruiti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento per i quali il costruttore non abbia provveduto à sensi degli articoli 12, 13 e 14, e, per quelli costruiti dopo un anno dalla data suddetta, che non corrispondano anche alle prescrizioni di cui all'art. 11. Salvo quanto è disposto dall'art. 76, è vietato porre o mantenere in esercizio i generatori, anche se costruiti prima della entrata in vigore del presente regolamento, i quali non rispondano alle condizioni prescritte dagli altri articoli del presente capo.

Art. 11. Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, nella fabbricazione dei generatori di vapore debbono essere impiegati materiali aventi i requisiti prescritti, con decreto da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale, dal ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del consiglio tecnico dell'associazione nazionale per il controllo sulla combustione, e quello della confederazione generale fascista dell'industria. I materiali prodotti nel regno da impiegarsi nella fabbricazione dei generatori di cui al precedente comma debbono essere sottoposti a prova preventiva da eseguirsi alla presenza di un agente tecnico dell'associazione, il quale certificherà i risultati della prova. Detti risultati saranno, a cura dell'associazione, successivamente inseriti nel verbale di prima visita interna. Relativamente ai materiali ed ai generatori di vapore provenienti dall'estero i certificati degli enti collaudatori riconosciuti dai rispettivi stati ed indicati in apposito elenco, da approvarsi con decreto ministeriale a norma del primo alinea del presente art., sono equipollenti della prova suddetta sempre che si riferiscano a materiali che abbiano i requisiti prescritti. In difetto dei legali certificati attestanti le qualità del materiale impiegato, nelle verifiche da eseguirsi a norma dell'art. 52 e seguenti, gli agenti tecnici dell'associazione debbono prendere per base i coefficienti più favorevoli alla sicurezza, inferiori a non meno di un quarto dei valori minimi stabiliti nel decreto ministeriale di cui al comma 1/a, se si tratti di apparecchi completamente nuovi e di nota provenienza, e a non meno di un terzo dei valori predetti per gli usati o di ignota provenienza.

Art. 12. Per i generatori destinati a produrre vapore ad una pressione superiore a kg. 0,5 per cmq. Non è ammesso per nessuna parte di essi l'impiego della ghisa. Per i generatori esistenti all'entrata in vigore del regolamento e denunciati entro un anno all'associazione, che siano destinati a produrre vapore ad una pressione superiore di kg. 0,5 per cmq., è vietato l'impiego della ghisa solo per le parti esposte al fuoco e ne è tollerato l'impiego per le cupole di presa del vapore per le teste dei bollitori, per i coperchi di passo d'uomo e degli orifizi di spurgo per i collettori di fango ed alte parti di apparecchi consimili, quando però non siano circondati dalla muratura né contenuti nel primo giro di fumo ed il loro diametro non superi i 70 millimetri. La stessa disposizione di cui al precedente comma è applicabile anche ai generatori in corso di costruzione prima della entrata in vigore del presente regolamento, purchè denunciati all'associazione entro il termine stabilito dal- l'art. 75.

Art. 13. Per il calcolo delle varie parti di un generatore di vapore debbono applicarsi le norme stabilite dal ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del consiglio tecnico dell'associazione per il controllo sulla combustione. Tali norme divengono obbligatorie dalla data della loro pubblicazione nella gazzetta ufficiale. Targhetta

 

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